Art. 4.

      1. Ai fini della predisposizione del testo unico il Governo può avvalersi dell'opera di enti, di istituti universitari, e di esperti particolarmente qualificati nel settore, da scegliere anche tra professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.